Art. 1.
(Assistenti di vigilanza).

      1. Al fine di assicurare la conduzione dei centri di prima accoglienza e delle comunità, di cui agli articoli 9 e 10 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere alla immediata copertura di ottanta posti di assistente di vigilanza, VI qualifica funzionale - posizione economica B3, mediante immissione in ruolo del personale che ha svolto, nelle predette strutture, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione diurna e notturna.